FAQ

Frequently Asked Questions

E’ possibile sia risparmiare in termini economici che in termini di tempo, un consulente sarà al Vs fianco dall’inizio alla fine.

Salvo eccezioni, il prodotto necessita di 45 giorni di produzione. Poi a seconda del trasporto scelto, la tempistica varia da 7 giorni a 40 giorni, escluso passaggio in dogana.

sì, è possibile importare in piccole quantità, l’ordine minimo dipende sempre dalla fabbrica e dal prodotto.

La base imponibile per l’applicazione dei dazi ad valorem (la quasi generalità dei dazi) è costituita dal valore della transazione, cioè dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci (normalmente il prezzo riportato in fattura), comprensivo delle spese di trasporto e assicurazione.Invece la base imponibile su cui va calcolata l’IVA all’importazione è costituita dal valore doganale sopra descritto, al quale vanno sommati gli eventuali dazi e le spese di inoltro fino al luogo di destinazione all’interno del territorio della Comunità (articolo 69 del DPR n. 633/72).

Nel caso descritto è possibile richiedere preventivamente alla dogana competente sul luogo dove viene effettuata la lavorazione, l’autorizzazione all’applicazione del regime doganale di ” perfezionamento attivo”. Questo regime consente di importare temporaneamente merci non unionali da sottoporre a lavorazione (o a riparazione)e riesportare i prodotti finiti fuori dal territorio dell’Unione Europea senza pagare i diritti doganali sulla materia prima importata temporaneamente. L´unica prestazione richiesta è il versamento di una garanzia pari all’importo dei diritti doganali che si sarebbero dovuti versare sulla materia prima importata. La garanzia viene restituita al momento della riesportazione dei prodotti cosiddetti “compensatori”.
Il regime di perfezionamento attivo è disciplinato dagli articoli 255/258 del Regolamento UE 952/2013 e dagli articoli 240–241 del Regolamento UE n. 2446/2015 e dalla Circolare n. 8/D del 19/04/2016.

L’esportazione di merce per la riparazione/lavorazione rientra sotto il profilo doganale nel regime cosiddetto di “perfezionamento passivo”. Tale regime consente di esportare temporaneamente fuori dal territorio doganale dell’Unione Europea merci unionali per sottoporle ad operazioni di “perfezionamento” (lavorazioni, riparazioni, assemblaggi, ecc.) e di reimportare i prodotti ottenuti dal perfezionamento, in esenzione totale o parziale dai dazi all’importazione. 

Solo nel caso in cui la riparazione (il perfezionamento) sia stata effettuata gratuitamente, le merci al momento della reimportazione non saranno gravate da alcun dazio. Invece se per la lavorazione è previsto il pagamento di un compenso, sull’importo di questo verrà calcolato il dazio e l’IVA (le aliquote saranno quelle previste per il prodotto ottenuto dal perfezionamento).
Il regime del perfezionamento passivo è disciplinato dagli articoli 259 e seguenti del Regolamento UE n. 952/2013 e dagli articoli 242 e 243 del Regolamento UE n. 2446/2015.
L’autorizzazione al regime di perfezionamento passivo è rilasciata dall’ufficio doganale competente per il territorio dove ha sede la ditta che lo richiede.

 

La merce in questione può essere temporaneamente esportata e successivamente reimportata senza pagamento dei relativi diritti doganali in applicazione dell’art. 214 del DPR n. 43 del 23 gennaio 1973 (T.U.L.D.). Al riguardo, si fa presente che il periodo massimo di permanenza all’estero per la suddetta merce è di cinque anni (Circolare n.7/148/IX del 21/01/1982).

Nel caso in cui il Paese di destinazione abbia aderito alla Convenzione ATA, si comunica che è, altresì, possibile ricorrere all’istituto dell’esportazione temporanea con emissione di un carnet ATA che accompagna la merce (rilasciato da Associazione abilitata per l’Italia dall’Unione Italiana delle Camere di Commercio), l’utilità dell’utilizzo di detto carnet, che deve individuare precisamente la merce, non è solo quella di consentire la semplificazione delle procedure doganali dei vari Paesi interessati, ma anche quella di effettuare l’immediato appuramento al rientro della merce. Al riguardo, si precisa che il termine per la reimportazione della merce non può eccedere il termine di validità del carnet medesimo.

Nel caso di vendita all’estero della merce, in entrambe le ipotesi di esportazione temporanea, è necessario che l´operazione sia regolarizzata ai fini doganali con la presentazione della dichiarazione doganale d’esportazione definitiva.

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