Esportazioni

L’esportatore deve presentare le merci e la relativa dichiarazione di esportazione e, ove richieste specifiche autorizzazioni o licenze all’ufficio doganale di “esportazione” che, ai sensi dell’art. 221, p. 2 del Reg. UE 2015/2447 (RE), è l’ufficio doganale competente per il luogo ove l’esportatore è stabilito o le merci sono imballate o caricate per l’esportazione.

La dichiarazione doganale deve essere trasmessa all’ufficio doganale di esportazione in formato elettronico tramite le apposite funzionalità del sistema informatico dell’Agenzia AIDA. Il sistema unionale ECS (Export Control System) gestisce lo scambio di dati tra gli uffici doganali di esportazione e gli uffici doganali di uscita nazionali e unionali. La Fase 1 dell’ECS, avviata a decorrere dal 1° luglio 2007, ha lo scopo di fornire un controllo delle operazioni doganali di esportazione nonché essere lo strumento primario per la certificazione dell’uscita della merce dal territorio doganale dell’Unione sia ai fini doganali che fiscali. La Fase 2 dell’ECS, avviata a decorrere dal 1° luglio 2011, assicura gli adempimenti previsti dalla regolamentazione doganale unionale in materia di “sicurezza”.

L’ufficio di esportazione procede ad accettare la dichiarazione e ad effettuare l’analisi dei rischi ai fini fiscali e di sicurezza. All’operazione è assegnato un numero di riferimento M.R.N (Movement Reference Number).

Espletati tali adempimenti, l’ufficio di esportazione svincola le merci per l’esportazione a condizione che esse lascino il territorio doganale alle stesse condizioni in cui si trovavano quando la dichiarazione di esportazione è stata accettata. Esso, inoltre, consegna all’operatore il Documento di Accompagnamento Esportazione (DAE).

La merce ed il DAE devono essere presentati all’ufficio doganale di uscita che ai sensi dell’art. 329 del RE corrisponde, a parte alcune eccezioni, all’ufficio doganale competente per il luogo da cui le merci lasciano il territorio doganale dell’Unione. Tale ufficio sorveglia che la merce presentata corrisponda con quella dichiarata, anche sulla base dell’analisi dei rischi, e verifica l’uscita fisica delle merci.

A seguito di ciò l’ufficio doganale di uscita invia il messaggio elettronico “risultati di uscita” tramite il sistema informatico doganale AIDA all’ufficio di esportazione ai sensi di quanto disposto dall’art. 333 del RE. In caso di esito positivo, il messaggio “uscita conclusa” costituisce prova dell’uscita della merce dal territorio doganale dell’Unione. Qualora vi sia il riferimento della conclusione dell’operazione con difformità riscontrate, l’operatore economico dovrà recarsi presso l’ufficio di esportazione per la rettifica della dichiarazione doganale.

Lo stato dell’operazione e, quindi, la presenza del predetto messaggio sono consultabili dagli operatori economici digitando il MRN sul sito dell’Agenzia alla sezione “Tracciamento di movimenti di esportazione o di transito (MRN)”. Ai sensi dell’art. 335 del RE, la merce svincolata per l’esportazione deve uscire dal territorio doganale dell’Unione entro 90 giorni dalla data dello svincolo. Gli operatori economici interessati all’operazione di esportazione per la quale è stato concesso lo svincolo sono obbligati a comunicare la mancata uscita della merce all’ufficio di esportazione ai fini dell’annullamento della dichiarazione. Nel caso in cui la merce sia uscita dal territorio doganale dell’Unione ma non sia presente a sistema alcun messaggio di uscita l’operatore potrà attivare la procedura di ricerca presso l’ufficio doganale di esportazione.

 

Normativa di riferimento:

Artt. 266-277 del Reg. UE 952/2013 (CDU)

Artt 244-249 del Reg. UE 2015/2446 (RD)

Artt 326-341 del Reg. UE 2015/2447 (RE)

In materia di esportazione e uscita delle merci la Commissione europea e gli Stati membri hanno predisposto delle Linee guida consultabili sul sito internet della Commissione all’indirizzo:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/union-customs-code/ucc-guidance-documents_enCircolare n. 173/D del 2 luglio 1998.

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