Regimi Speciali

Perfezionamento attivo

Incoraggia e agevola l’attività delle industrie consentendo di importare senza pagare alcun dazio, né seguire l’effetto di misure di politica commerciale, merci destinate nell’U.E. e quindi riesportare al di fuori di essa sotto forma di prodotti compensatori.

Quando si importano dall’esterno della comunità dei prodotti necessari per produrne altri è necessario pagare dei dazi all’importazione, pagare eventuali Accise e aggiungere l’IVA. Tali costi vanno naturalmente ad aggiungersi al costo finale dei prodotti per la cui costruzione sono necessari. È evidente che in questo modo le merci prodotte all’interno della Comunità si troveranno a competere sui mercati internazionali in condizioni di inferiorità. Con il perfezionamento attivo, si cerca di evitare che la tariffa doganale comune crei difficoltà per le industrie di esportazione comunitarie che siano obbligate a rifornirsi all’estero di certi materiali, non riuscendo a farlo all’interno della Comunità.

Naturalmente, è necessario evitare che utilizzando il perfezionamento attivo, produttori comunitari ne vengano svantaggiati. È proprio per questo che l’autorizzazione al suo utilizzo è subordinato al verificarsi di almeno una tra una serie di condizioni economiche.

Principi fondamentali del regime di perfezionamento attivo
Nell’ambito del regime di perfezionamento attivo, le merci possono essere importate in esenzione di dazio per essere lavorate nella Comunità, a condizione che:

i prodotti ottenuti (che nel seguito verranno indicati come compensatori) siano esportati in un paese terzo;
le merci di importazione possano essere individuate nei prodotti compensatori;
i produttori comunitari non siano lesi nei loro interessi essenziali;
gli operatori interessati siano stabiliti nella Comunità.
Il regime in questione viene applicato attraverso due diversi sistemi.

Il primo, detto sistema della sospensione, consiste nella sospensione della riscossione di dazi e IVA all’importazione, nonché di eventuali accise, finché non vengano esportati i prodotti compensatori. Tale sistema è applicabile a ogni tipo di merce.

Il secondo, detto sistema del rimborso, richiede il pagamento dei dazi all’importazione, che vengono poi rimborsati al momento dell’esportazione del prodotto finale. A differenza del precedente, quest’ultimo sistema non è applicabile alle merci soggette a restrizioni quantitative, contingentamenti tariffari, restituzioni all’esportazione e prelievi agricoli.

Perfezionamento passivo

Permette temporaneamente di esportare merci unionali fuori dal territorio doganale dell’U.E. per sottoporle a trasformazione e reimportare i prodotti compensatori in esonero totale o parziale dei dazi all’importazione.

Scopo del regime è quello di permettere alle imprese europee di effettuare le lavorazioni presso aziende extracomunitarie usufruendo di un costo della manodopera inferiore a quello praticato in Europa oppure di usufruire di tecnologie più avanzate.

Caratteristiche e modalità di utilizzo

Il regime di perfezionamento passivo deve essere autorizzato dall’ufficio doganale competente sulla sede dell’operatore che richiede l’autorizzazione.

L’autorizzazione viene rilasciata quando è possibile accertare che i prodotti ottenuti (prodotti compensatori) sono quelli risultanti dalla lavorazione delle merci in temporanea esportazione. La merce viene quindi identificata all’atto dell’esportazione attraverso campioni, foto, matricole ecc..

All’atto della reimportazione dei prodotti compensatori, vengono pagati i diritti doganali (dazio e IVA) relativi al maggior valore acquisito dalle merci per effetto delle lavorazioni o trasformazioni ricevute all’estero (compenso di lavorazione).

In regime di perfezionamento passivo è possibile effettuare le seguenti operazioni:

  • la trasformazione di merci;
  • lavorazioni di merci compreso il montaggio, l’assemblaggio, l’adattamento ad altre merci;
  • la riparazione di merci compreso il riattamento e la messa a punto.

In quest’ultimo caso è possibile la reimportazione per equivalenza di prodotti di sostituzione (sistema degli scambi standard). I prodotti importati in sostituzione di quelli inviati in riparazione devono essere classificati nella stessa sottovoce tariffaria e avere le stesse qualità commerciali e caratteristiche tecniche della merce inviata in riparazione. I prodotti di sostituzione possono anche essere importati prima di effettuare la temporanea esportazione.

Normativa di riferimento:

Art. 84/90 e 145/160 del Reg. (CEE) 2913/1992 (Codice Doganale Comunitario);

Art. 496/523 e 585/592 del Reg. (CEE) 2454/1993 (Disposizioni d’applicazione del Codice Doganale Comunitario).

Disposizioni nazionali e documenti di prassi amministrativa:

Determinazione direttoriale prot. n. 1249/UD del 18 luglio 2001;

Circolare n. 30/D del 28 giugno 2001;

Circolare n. 55/D del 20 agosto 2002.

Deposito Doganale

Regime economico sospensivo ed economico in quanto consente a fronte di apposita autorizzazione da parte dell’autorità doganale, la sospensione dei pagamenti dei diritti doganali gravanti sulle merci depositate.

Trattasi di strutture dove possono essere custodite le merci senza che le stesse siano sottoposte alla relativa imposizione tributaria, in attesa di procedere all’attribuzione della destinazione finale.

Sono ammesse al beneficio del regime in questione le seguenti tipologie di merci:

-le merci non comunitarie in sospensione di diritti doganali;

-le merci comunitarie, per le quali una normativa comunitaria specifica preveda, a motivo del loro collocamento nel deposito doganale, il beneficio di misure connesse in genere con l’esportazione delle merci, in attesa della destinazione finale delle stesse (art. 98, lett. b), del Reg. (CEE) 2913/1992).

Caratteristiche e modalità di utilizzo

Il deposito doganale è un luogo autorizzato dall’Autorità doganale e sottoposto al suo controllo nel quale le merci possono essere immagazzinate alle condizioni stabilite e si distingue in:

-deposito pubblico ovvero un deposito doganale che può essere utilizzato da qualsiasi persona per l’immagazzinamento della merce;

-deposito privato ovvero un deposito doganale destinato unicamente ad immagazzinare merci del depositario.

Le caratteristiche dei depositi doganali pubblici (tipo A, B ed F), nonché di quelli privati (tipo C, D ed E) sono riportati all’art. 525 e seguenti del citato Reg. (CEE) n. 2454/93.

La concessione del regime di deposito doganale è subordinata ad autorizzazione rilasciata dall’Ufficio delle Dogane territorialmente competente, in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa comunitaria, su istanza della parte interessata, completa degli allegati richiesti, redatta in carta semplice e compilata conformemente al modello di cui all’allegato 67 del DAC, secondo le indicazioni delle note esplicative.

Normativa di riferimento

-Regolamentazione comunitaria:

Artt. 98/113 del Reg. (CEE) 2913/1992 (Codice Doganale Comunitario);

Artt. 496/523 (disposizioni orizzontali valide per tutti i regimi doganali economici) e 524/535 (disposizioni specifiche relative al regime del deposito doganale) del Reg. (CEE) 2454/1993 (Disposizioni d’applicazione del Codice Doganale Comunitario).

Deposito IVA

É un luogo fisico che consente l’introduzione di beni unionali e provenienti da Paesi terzi all’Unione dopo essere stati messi in libera pratica, al fine di differire il pagamento dell’IVA, ovvero l’assolvimento del tributo non si realizza al momento dell’introduzione bensì quando in cui i beni vengono estratti.

Uso Particolare

Il regime di ammissione temporanea permette l’importazione temporanea di merci extracomunitarie, per utilizzi vari, in esonero totale o parziale dai diritti doganali (dazio e IVA) e senza l’applicazione di misure di politica commerciale. La merce in ammissione temporanea deve essere riesportata senza aver subito modifiche a parte il normale deprezzamento dovuto all’uso che ne è stato fatto.

Nell’ipotesi in cui la merce non venga riesportata, ma nazionalizzata, dovranno essere pagati i diritti relativi (dazio e IVA), oltre agli interessi compensatori contabilizzati dalla data di vincolo della merce al regime di ammissione temporanea.

Scopo del regime è facilitare il traffico internazionale e la circolazione di strumenti, attrezzature e merci a fini economici e non (ad esempio mezzi di trasporto, merci utilizzate per esposizioni, fiere, convegni, merci a seguito di viaggiatori).

Caratteristiche e modalità di utilizzo

Il regime di ammissione temporanea viene autorizzato mediante presentazione alla dogana di arrivo della merce della dichiarazione doganale di temporanea importazione oppure di un Carnet ATA.

L’autorizzazione è subordinata alla possibilità di identificare la merce in temporanea importazione attraverso marchi, numeri di serie, matricole, fotografie.

All’atto della temporanea importazione deve essere prestata garanzia per i diritti doganali relativi alla merce in temporanea.

Tale regime è concesso:

  • in esonero totale nelle ipotesi rientranti nelle fattispecie indicate negli articoli da 555 a 578 del Reg. (CEE) 2454/93;
  • in esonero parziale per le fattispecie non rientranti in tali articoli, con il pagamento integrale dell’IVA ed in maniera parziale del dazio.

La merce in regime di ammissione temporanea può rimanere nella Comunità per un periodo massimo di 24 mesi, periodi più brevi sono previsti per alcuni tipi di merce.

Normativa di riferimento:

Artt. 84/90 e 137/144 del Reg. (CEE) 2913/1992 (Codice Doganale Comunitario);

Artt. 496/523 e 555/583 del Reg. (CEE) 2454/1993 (Disposizioni d’applicazione del Codice Doganale Comunitario).

Disposizioni nazionali e documenti di prassi amministrativa:

Circolare n. 30/D del 28 giugno 2001.

Transito

Con il termine Transito si fa riferimento al Transito Unionale/Comune, che costituisce un regime doganale sospensivo che consente la circolazione di merci, sotto controllo doganale, tra due punti del territorio doganale della Unione Europea (nel caso del Transito Unionale) ovvero tra la UE, la Turchia, l’ex Repubblica Jugoslavia di Macedonia, la Serbia e i Paesi EFTA, nonché tra questi ultimi (nel caso del Transito Comune).

Sono Paesi EFTA la Svizzera – che comprende, ai soli fini doganali, il Principato del Liechtenstein – la Norvegia e l’Islanda.

Il vantaggio per gli operatori derivante dall’utilizzo del regime del Transito Unionale/Comune è rappresentato dalla possibilità di far circolare, con un sistema di facile ed economico utilizzo, merci non unionali ovvero unionali, nei casi espressamente previsti dalla normativa dell’Unione Europea, che diversamente avrebbero dovuto assolvere agli oneri normalmente previsti per il loro inoltro da un punto all’altro della Comunità (dazi doganali, iva, accise ed altri oneri).

Caratteristiche e modalità di utilizzo

Con l’introduzione del mercato unico e la generalizzazione del principio della libera circolazione delle merci unionali, il campo di applicazione del regime di transito unionale si limita prevalentemente alle merci terze (transito unionale esterno T1) ovvero, in taluni specifici casi, alle merci unionali (transito unionale interno T2), purché vi siano espresse previsioni in tal senso.

Tali previsioni riguardano:

le merci unionali in attraversamento/dirette/provenienti da Paesi di transito comune;

le merci unionali dirette verso la Repubblica di San Marino (con esclusione di quelle italiane, assoggettate ad un regime fiscale di scambio) ed il Principato di Andorra;

le merci unionali dirette/provenienti/scambiate tra le parti dell’Unione non rientranti nel territorio fiscale di quest’ultima (trattasi delle Isole Åland, Isole Canarie, Isole Normanne, Guyana francese, Guadalupa, Martinica, Monte Athos e Riunione).

Le merci unionali in questione circolano in regime di Transito unionale interno con le sigle di T2 e T2F; tale ultima sigla viene utilizzata nel caso di scambi che interessano le parti non rientranti nel territorio fiscale dell’Unione come sopra indicate.

Il funzionamento in via ordinaria del regime in questione viene effettuato ed ha luogo mediante l’invio, tra gli uffici doganali competenti per l’operazione (ufficio doganale di partenza/garanzia/passaggio/destino), delle merci in transito, scortate dal DAT e accompagnate da una serie di messaggi informatici che hanno la funzione di documenti di transito.

Si ritiene utile precisare che, essendo l’Unione Europea un unico territorio doganale, gli uffici di passaggio esistono solo all’attraversamento dei confini dei Paesi di transito comune.

Per tutelare la fiscalità è necessario che l’operatore presenti una garanzia che può essere prestata per una singola operazione doganale (isolata) o per un numero di operazioni indefinito (globale), previa autorizzazione scritta rilasciata dall’autorità doganale competente e calcolata sulla base del valore del giro d’affari dell’operatore interessato in un determinato arco temporale.

Può, altresì, essere autorizzato l’esonero dalla garanzia, con le medesime modalità autorizzatorie e di calcolo della garanzia globale.

Esclusivamente in caso di problemi tecnici, la suddetta procedura informatica viene sostituita da una procedura di riserva basata sull’utilizzo di documenti cartacei.

Procedure semplificate

Parallelamente alle procedure ordinarie sopra descritte, il Transito Unionale/Comune può essere effettuato mediante l’utilizzo di procedure semplificate.

Esse possono dipendere:

dalla natura e dall’affidabilità dell’operatore (speditore/destinatario autorizzato, che consentono la non presentazione della merce presso l’ufficio di partenza/destino, fermi restando i poteri di controllo dell’Amministrazione doganale);

dalle modalità di trasporto (a mezzo ferrovia, via aerea, via marittima e a mezzo condutture); in tutti questi casi vengono sostanzialmente utilizzati i documenti di trasporto tipici del settore che sostituiscono i documenti doganali assumendone però lo stesso valore.

Normativa di riferimento

Transito Unionale
Artt. 226-236 del Reg.to (UE) N. 952/2013 “Codice doganale dell’Unione”

Artt. 272-321 del Reg,to (EU) N. 2447/2015 “Regolamento di esecuzione”

Artt. 184-200 del Reg,to (EU) N. 2446/2015 “Regolamento delegato”

Artt. 24-53 del Reg,to (EU) N. 341/2016 “Regolamento delegato transitorio”

Transito Comune
Nuova Convenzione Transito comune (Decisione n. 1/2016 del Comitato congiunto UE/EFTA sul transito comune del 28/4/2016).

Disposizioni nazionali e documenti di prassi amministrativa:

Circolare n. 8/D del 19 aprile 2016 – Codice doganale dell’Unione. Disposizioni e istruzioni procedurali – pdf (1,16 MB) – pubblicata il 20/04/2016

In materia di Transito, sia Unionale che Comune, la Commissione Europea e le Amministrazioni Doganali Europee hanno predisposto uno specifico “Manuale”.

Il manuale in questione è reperibile al seguente link:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures/what-is-customs-transit/common-union-transit_en.

Al momento, i servizi di traduzione della Commissione assicurano l’aggiornamento della sola versione in lingua inglese.

Esso non ha valore giuridico ma raccoglie le disposizioni in materia con lo scopo di agevolare l’attività delle Autorità doganali e degli operatori.

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